Le decisioni riguardanti le parti comuni degli edifici devono essere prese nell’ambito delle assemblee condominiali con l’approvazione della maggioranza dei proprietari, calcolata in base ai millesimi da loro detenuti. Questa affermazione, desumibile dall’art.1105 c.c, non vuol dire, tuttavia, che qualunque decisione venga presa dalla suddetta maggioranza debba essere comunque accettata da chi, pur detenendo solo una minoranza delle quote, si senta illegittimamente danneggiato da una delibera assembleare. In effetti, a prescindere dalla maggioranza con cui sono state approvate, le deliberazioni assembleari possono essere impugnate, come stabilisce il Codice Civile all’art.1109, da ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente, al cospetto dell’autorità giudiziaria
1) Quando, nonostante l’approvazione della maggioranza, la deliberazione assembleare sia gravemente pregiudizievole alla cosa comune
2) Se comunque, a prescindere dalla maggioranza con cui è stata presa e dai suoi effetti, positivi o negativi, sulla cosa comune, la deliberazione sia stata presa senza che del suo oggetto siano stati preventivamente informati tutti i comproprietari
3) Se la deliberazione relativa a innovazioni o comunque ad atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, pregiudica il godimento del condominio da parte anche di un solo comproprietario, o comunque ledano un suo interesse sulla cosa comune
Sostanzialmente dunque, la maggioranza dei condomini gode certamente della facoltà di esercitare un potere nel determinare il contenuto delle delibere assembleari, ma tale potere è circoscritto dai limiti di legge che si sono evidenziati.