La Costituzione italiana con l’art. 33 (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti egli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.) si occupa dell’arte come attività libera dell’uomo e come fatto di creazione umana. Il fondamento della garanzia costituzionale è diverso nelle due direzioni: nella prima prevale l’interesse individuale, nella seconda quello della collettività.
L’affermazione che l’arte e la scienza sono libere significa, con riferimento alla cultura, che nel sistema costituzionale italiano non sono ammesse, e quindi non sarebbero con esso compatibili, una cultura ed un’arte di Stato o di regime, cioè una cultura ufficiale imposta autoritariamente nemmeno sotto forma di “ direttive” ed “orientamenti” culturali ed artistici.
Secondo il nostro diritto positivo l’insegnamento è necessariamente ed esclusivamente attività personale che non appartiene e compete né alla persona giuridica, al cui servizio eventualmente l’insegnante si trovi, né alla scuola nella cui organizzazione l’insegnamento risulti inquadrato.
Il suo riconoscimento come oggetto di una particolare libertà, (la libertà di manifestazione del pensiero) allorché essa avviene nell’ambito e con le finalità proprie della scuola, consente di precisare che il rapporto di servizio che lega l’insegnante all’organizzazione scolastica non incide sull’insegnamento in quanto tale. Esso vincola soltanto l’insegnante a svolgere il proprio compito nell’ambito di certe strutture organizzative in cui risulta articolata la scuola, ma non trasforma l’insegnamento della persona nell’insegnamento dell’ente.
La libertà di insegnamento, cui si riferisce l’art. 33 della Costituzione, attiene esclusivamente all’insegnamento scolastico, vale a dire a quella forma tipica di insegnamento che, per il particolare modo in cui si esprime, appare preordinata in via strutturale alla realizzazione di uno scopo di istruzione e di educazione.
La specificazione compiuta, se da un lato restringe la serie di manifestazioni del pensiero che rientrano nell’ambito della libertà di insegnamento, dall’altro include gli aspetti organizzativi ad essa strumentali: in questo modo il suo oggetto risulta costituito sia dall’insegnamento scolastico che dalla istituzione ed organizzazione delle scuole.
LIBERTA’ NELLA SCUOLA E LIBERTA’ DELLA SCUOLA
Il principio della libertà di insegnamento va dunque interpretato nella duplice forma di libertà garantita al singolo docente a titolo individuale (libertà nella scuola) e di libertà garantita altresì alla scuola privata come organismo a sé stante (libertà della scuola).
Tale breve premessa attinente alle garanzie costituzionali riconosciute dallo stato italiano all’insegnamento ed alla istituzione scolastica era necessaria per comprendere l’evoluzione legislativa dell’ insegnamento della danza e della organizzazione delle scuole di danza nel nostro paese.
IL QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DELLA DANZA
La prima legge riguardante l’insegnamento della danza in Italia fu la L.165 del 22.02.1940 con la quale veniva istituita la scuola di danza presso la Regia Accademia d’Arte Drammatica in Roma.
La durata del corso di formazione per danzatori era di otto anni, allo scadere dei quali chi aveva conseguito il diploma poteva iscriversi al corso di perfezionamento della durata di tre anni per maestro di danza e per compositore di danza .
Il Ministro per l’Educazione Nazionale aveva il compito di modificare eventualmente le materie di insegnamento stabilite e di approvare gli orari, i programmi di ammissione e di esame delle scuole di danza e del relativo corso di perfezionamento nonché le norme per il loro funzionamento. Era previsto anche il pareggiamento di quelle scuole di danza private conformi sostanzialmente per l’insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l’ordinamento interno a quanto prescritto per la scuola di danza governativa.
Con il decreto legislativo n. 1236 del 07.05.48 tale scuola di danza veniva riordinata assumendo la denominazione di Accademia Nazionale di Danza. Ad essa veniva conferita autonomia sia sul piano didattico che amministrativo. La direttrice, assunta in seguito a pubblico concorso per titoli, era responsabile dell’andamento didattico e disciplinare dell’Accademia stabilendo lo svolgimento dei programmi di insegnamento e l‘orario e provvedendo alla designazione dei professori incaricati secondo le disposizioni vigenti. Restava in vita l’istituto del pareggiamento che doveva essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la Pubblica Istruzione, in modo che i diplomi e gli attestati rilasciali dalle scuole di danza pareggiate potessero essere stati validi a tutti gli effetti come i corrispondenti titoli dell’Accademia.
La legge n. 28 del 04.01.1951, che ratificava con modificazioni il D.Lgs 1236/48, poneva l’accento sul titolo di maestro di danza spettante a quanti avessero conseguito presso l’Accademia Nazionale di Danza o altro istituto pareggiato il diploma del corso di perfezionamento e la successiva L. 297 del 18.03.1958 prevedeva il rilascio del diploma di abilitazione all’esercizio professionale di maestro di danza per coloro ai quali fosse stata riconosciuta da un’apposita commissione l’idoneità in base ai titoli presentati ovvero, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.
Come a tutti noto l’istituto del pareggiamento non è mai stato attuato e nonostante l’esistenza del titoli di abilitazione all’esercizio professionale di maestro di danza, non è mai stato approfondito ed affrontato concretamente il fenomeno della esistenza delle scuole di danza private.
IL FATTO E LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Forse non tutti sanno che Sillani Ada, una maestra di danza, che aveva esercitato la professione senza possedere il diploma previsto dall’art. 3 della L.28/1951, subì un processo penale nel quale per la prima volta venne sollevata la questione di legittimità costituzionale del precitato articolo 3 L.28/51 con l’art. 33 della Costituzione ( “Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell’Accademia nazionale di danza o in un istituto pareggiato il diploma del corso di perfezionamento” art. 3 L.28/51.).
La questione fu decisa con la sentenza n. 114 del 08.07.57 che ritenne legittima la norma sotto il profilo costituzionale e pertanto Sillani Ada subì il processo penale con conseguente condanna a varie pene pecuniarie.
Tale decisione però, già a suo tempo, suscitò delle perplessità.
Un illustre coreografo straniero, un vecchio e reputato attore a riposo, un pittore di grido, non avrebbero potuto più insegnare perché sprovvisti del relativo diploma?
E difatti il divieto dell’insegnamento della danza classica a coloro che fossero sprovvisti del relativo diploma poteva ritenersi compatibile con il terzo comma dell’art. 33 Cost. (libertà della scuola), in quanto teso a realizzare una misura a tutela dell’interesse generale attraverso l’accertamento dei dovuti titoli nel docente o nei docenti, ma sicuramente non con quello espresso nel primo comma. (libertà di insegnamento).
La decisione della Corte Costituzionale, in un certo qual senso, era come se avesse ritenuto legittimo il “divieto” di insegnare.
Fu necessario aspettare circa venti anni per far valere il doppio principio di libertà contenuto nell’art. 33 della Costituzione.
IL RIPENSAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Con la sentenza n. 240 del 23.07.1974 infatti la Corte Costituzionale capovolgeva la precedente decisione dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma sancita dall’art. 3 L.28/1951.
La Corte, riesaminando più compiutamente i concetti di libertà di insegnamento e di libertà della scuola, precisava che libertà di insegnamento non fosse soltanto libertà per chiunque di insegnare ma anche libertà di dedicarsi all’insegnamento in modo professionale, ossia di esercitare la “professione” di insegnante.
Già in altra circostanza, in materia di disciplina professionale del giornalismo la Corte Costituzionale aveva ammesso la liceità di una disciplina differenziata tra chi svolgesse un’attività in modo anche frequente, ma pur sempre occasionale, e chi la svolgesse in modo professionale. Difatti l’obbligo di iscrizione all’albo non è incompatibile con la libertà di stampa, pur rappresentando indubbiamente un limite al diritto di tutti di esprimere liberamente e con ogni mezzo il proprio pensiero.
In questi termini altro era il caso che un regista, un coreografo, un musicista avesse il diritto di farsi una sua scuola, anche se sprovvisto di un titolo avente valore legale che attestasse le sue capacità, altro il caso di chi facesse dell’insegnamento di un’ arte o di una scienza la sua professione e quindi si presentasse non tanto come regista, coreografo o musicista, quanto come maestro di regia, di coreografia o di musica.
Invero la norma impugnata colpiva chi apriva delle scuole di danza attribuendosi il titolo di maestro di danza e l’esercizio della relativa professione, non chi si dedicasse all’insegnamento della danza.
Il problema avvertito dalla Corte fu dunque quello di chiarire il concetto di libertà professionale per comprendere se la disciplina di questa libertà, quando la professione scelta sia l’insegnamento, consenta di introdurvi limitazioni che invece non sarebbero tollerabili per l’insegnamento di tipo non professionale.
La Corte in definitiva, con la sentenza 240/74, precisava che la previsione di qualsiasi disciplina doveva essere in armonia con i principi della libertà della scuola e della libertà di insegnamento, con l’esclusione di ogni monopolio nell’organizzazione e nella gestione delle scuole di danza e nel rilascio dei diplomi. Aveva pesato verosimilmente nella decisione dell’epoca anche il fatto che nessuna altra scuola di danza fosse stata mai pareggiata all’Accademia secondo un procedimento che, seppur rudimentale, era previsto dalla legge.
QUESITI
Questo cosa voleva significare: che lo Stato avrebbe dovuto prevenire e reprimere il possibile inganno degli studi compiuti privatamente, o avrebbe consentito di vietare anche l’istituzione di scuole i cui docenti fossero sprovvisti dei requisiti minimi ritenuti necessari per l’insegnamento?
E di conseguenza il potere dello Stato di fissare i requisiti minimi di capacità dei docenti si sarebbe potuto esercitare solo per le scuole paritarie o poteva estendersi a tutte le scuole private?
Insomma la sentenza 240/74 della Corte Costituzionale lasciava un vuoto legislativo, vanificando le precedenti disposizioni in merito al riconoscimento del titolo di maestro di danza e al rilascio del diploma di abilitazione all’insegnamento della danza, ma senza segnare in concreto delle linee guida da seguire.
Il risultato è stato il proliferare di innumeri scuole di danza, alcune delle quali prive di qualsiasi contenuto educativo-artistico-culturale ed era del tutto evidente che lo Stato dovesse colmare la lacuna lasciata aperta nella disciplina delle scuole private proprio per tutelare quanti esercitano la professione di maestro di danza con lo scopo di istruire ed educare gli allievi mediante un corretto sviluppo psicofisico, contro chi volesse invece realizzare con la scuola un mero intento speculativo, a prescindere se tali soggetti fossero o meno forniti del diploma rilasciato dall’Accademia Nazionale di danza.
Negli anni di vuoto legislativo, grazie alle associazioni che annoverano tra i loro scopi la tutela della formazione nel campo della danza, è stata tenuta viva la discussione sul punto mediante varie proposte quali la strutturazione di un esame di stato nei suoi due aspetti, eventualmente anche congiunti, di esame scolastico e di esame professionale, aperto a tutte le condizioni di legge e quindi anche agli aspiranti privatisti o comunque provenienti da scuole private; ovvero la istituzione di un albo professionale con presentazione al Ministero della Pubblica istruzione di idoneo curriculum vitae attestante le capacità professionali di danzatore nonché di maestro.
I danzatori dipendenti degli enti lirici prospettavano pure un’ adeguata ristrutturazione della scuola di danza istituita presso gli enti stessi con un programma di studi più completo per essere in grado di rilasciare anche il diploma di abilitazione all’insegnamento.
LA SCUOLA DI DANZA PUBBLICA
Gli sforzi compiuti hanno visto il legislatore nuovamente impegnato sul tema dell’istruzione artistica, e quindi della musica e della danza, a far data dal 1994 con il D. Lgs. n. 297 cui hanno fatto seguito la L.508/99, che ha trasformato l’Accademia Nazionale di Danza in istituto di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, la L. 53/2003 (legge Moratti), che ha previsto l’istituzione dei licei coreutici, il Decreto Min. 22.10.2004 che ha regolamentato la formazione dei docenti in discipline coreutiche: danza classica e danza contemporanea, e da ultimo la L.133/2008 del ministro Gelmini che ha rinviato al 2010 la istituzione dei licei musicali e coreutici.
E’ evidente che i titoli rilasciati dalla Istituzione Pubblica saranno necessari per l’insegnamento della danza nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado nell’attesa che venga creata una apposita classe di concorso. Ciò significa che lo Stato si farà carico di una formazione professionalizzante munita dei requisiti formali per l’inserimento negli istituti preposti e questo sicuramente è un bene.
LA SCUOLA DI DANZA PRIVATA
Per quanto riguarda le scuole di danza private: per quelle che rispondono ai requisiti richiesti dalla legge basterebbe far rivivere l’istituto del pareggiamento; per tutte le altre, non dotate di strutture idonee e che forse nemmeno si prefiggono scopi tanto impegnativi, specialmente per ciò che riguarda la formazione degli insegnanti, sarà necessario che in esse l’insegnamento della danza trovi la sua giusta ragion d’essere nell’equilibrio tra la trasmissione della cultura e della tecnica della danza e la salvaguardia della salute fisica e psichica degli allievi.
Padronissimo insomma chiunque di studiare come, dove e con chi gli pare, di coltivare le discipline più disparate; ma se si vuole avere un diploma legalmente riconosciuto o l’ammissione ad un certo ordine o grado di scuole statali sarà necessario uniformarsi ai programmi stabiliti dalla legge ed assoggettarsi alle relative prove di esame.
E’ reciprocamente padronissimo chiunque di insegnare secondo le sue capacità e la sua vocazione, se trova allievi disposti a seguirlo. L’essenziale è che sia tutelata la buona fede delle famiglie e degli allievi contro le speculazioni illecite e l’inganno sul valore legale degli studi compiuti privatamente.
Nel rispetto dell’inscindibilità dei principi di libertà nella scuola e libertà della scuola sanciti dalla nostra Costituzione sarà pertanto necessario che gli organi istituzionali svolgano una trasparente e costante campagna informativa sulla effettiva natura e spendibilità dei diplomi rilasciati dall’Accademia Nazionale di Danza, nonchè da ogni altra scuola paritaria, posto che come innanzi detto il previsto istituto del pareggiamento non è stato mai perfezionato attraverso circolari, regolamenti di esecuzione e/o nuove disposizioni legislative
E’ evidente che allo stato il cosiddetto diploma rilasciato da una scuola di danza privata non ha alcuna efficacia legale, anche se certamente allo stesso va attribuito un valore formale legato all’attestazione di aver seguito un corso di studi più o meno diversificato, di aver superato delle prove d’esame, di aver partecipato a delle selezioni e/o a degli spettacoli ed un valore artistico-culturale che ciascuno potrà spendere sulla scorta delle sue attitudini personali.
I diplomi rilasciati da quegli enti privati che organizzano corsi di perfezionamento professionale per danzatori
(es. http://www.anpdet.it/FORMAZIONE/FORMAZIONE%20DANZATORI/PRESENTAZIONE.htm, http://www.danzatoscana.it/index.php?js=a, http://www.ateneodelladanza.it/?page_id=50…solo per citarne alcuni, non come intento pubblicitario ma puramente esemplificativo)
o corsi di abilitazione all’insegnamento della danza
(http://www.alidanza.it/, http://www2.fif.it/index.php?id=2662#)
che tipo di validità hanno?
Non hanno alcuna validità legale. Hanno naturalmente valore di attestazione del corso frequentato.
Mi è stato riferito che è uscita una legge, che dovrebbe entrarte in vigore a settembre prossimo (2010), che obbliga anche gli insegnanti delle scuole private a munirsi di un diploma professionale riconosciuto a livello nazionale. Vorrei avere ulteriori informazioni, se le avesse, la ringrazio fin da adesso.
per quanto a mia conoscenza è in corso di studio una proposta di legge per la regolarizzazione dell’insegnamento della danza e probabilmente diverrà obbligatorio avere il diploma rilasciato dall’AND per insegnare in una scuola pubblica o per avere la parificazione della propria scuola di danza e rilasciare quindi titoli aventi valore legale. Se non si intende avere queste finalità si dovrebbe poter continuare ad insegnare liberamente secondo l’art. 33 della Costituzione. Aspettiamo la legge per parlarne in maniera più approfondita.
Sono diplomata al Liceo Coreutico del Teatro Nuovo di Torino,ho studiato danza dall’età di 4 anni fino ai 20;ora ne ho 21 e vorrei tanto insegnare.évero che si potrà insegnare nelle scuolee pubbliche?il mio diploma Accademico è sufficente?Quali corsi o studi dovrei fare per poter un giorno diventare insegnante nelle scuole elementari pubbliche?
Cordiali saluti G.L.
Se vuole insegnare nelle scuole pubbliche dovrà munirsi dell’unico titolo avente valore legale al momento esistente rilasciato dall’Accademia Nazionale di Danza di Roma, a meno che non intervenga qualche legge, a questo punto con effetto retroattivo, che parifichi i titoli rilasciati dal liceo coreutico di Torino da lei frequentato.
Sicuramente ci sarà una sanatoria nel momento in cui il liceo coreutico pubblico diventerà una realtà, ma per ora è ancora tutto molto aleatorio.
Nel frattempo lei potrebbe lavorare nel privato: come insegnante in qualche scuola già esistente o aprire una scuola di danza tutta sua.Cercherò di tenere aggiornato il blog sui futuri sviluppi concreti della questione. Grazie per avermi letto. Paola Guadagni
grazie per avermi risposto.
Buon giorno,
nel 2004 ho conseguito a Parigi il Diploma di Stato di Professore di Danza (contemporanea), rilasciato dal Ministero della Cultura e della Comunicazione Francese.
Gentilmente, vorrei sapere quale iter bisogna seguire affinchè tale Diploma di Stato possa essere riconosciuto in Italia oppure se è già automaticamente valido, visto che sia l’Italia e la Francia fanno già parte dell’Unione Europea.
Le chiedo questo, perchè come altri, sono interessata all’insegnamento della danza presso i licei.
Cordialmente
Calzana Margherita
Sto ricevendo molte di queste mail. Purtroppo se la legge non viene definita le nostre previsioni valgono poco. Posso sicuramente dirle che è prevista una sanatoria per tutte le posizioni che sino ad ora si sono create e per i titoli come il suo dovrebbe essere dichiarata l’equipollenza.
non appena avrò notizie più certe le pubblicherò sul blog.
grazie per avermi letto. Paola
Salve,
sono cittadina albanese, abito a Reggio Emilia e sono sposata con cittadino italiano. Gli studi gli ho fatti in Italia. Sono andata a presentare una domanda di lavoro (per insegnante atelierista nelle scuole materne) presso il comune di reggio emilia, mi hanno rifiutato la domanda, perchè non ero cittadina italiana. Cosa posso fare secondo lei , perchè io non posso aspettare 4 anni per avere la cittadinanza tramite il matrimonio perche possa fare questo lavoro. Si chiama discriminazione questo, come viene chiamata in una legge di 20 anni fa mi sembra. Ho sentito anche che un cittadino straniero potrebbe fare solo alcuni incarichi, dove è incluso anche l’insegnamento.
Non so.. se lei mi riesce a dire qualcosa.
La ringrazio
Cordiali saluti
non sono preparata sull’argomento. Io mi occupo di insegnamento della danza. grazie per aver letto il mio blog. Paola Guadagni
Ho una figlia di qs 12 anni, lei è in 1° media. Concluse le medie vorrei mandarla a studiare in un accademia di danza (visto che è un appassionata e ha molto talento), cosa mi consiglia ?visto che noi siamo in un isola (San.Pietro)e qui non ci sono opportunità che possano darle un indirizzo.Considero che la bambina sia piccola per affrontare un percorso cosi impegnativo però vorrei delle informazioni. La ringrazio anticipatamente 1 mamma
Cara Gabriela, al momento in Italia l’unico liceo coreutico pubblico è quello presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Puoi andare sul sito e prendere tute le informazioni necessarie per l’eventuale iscrizione. Per garantire alla ragazza un titolo di studio riconosciuto a tutti gli effetti è l’unico consiglio che posso darti. L’Accademia è diventata ormai anche istituto di Alta Cultura ed in quanto tale può rilasciare il diploma di laurea con due percorsi diversi: insegnante e coreografa.
Se la ragazza però come mi dici ha talento e vuole fare la ballerina professionista puoi farle fare l’audizione per entrare negli enti lirici che hanno la scuola come la Scala di Milano, l’Opera di Roma o il San Carlo di Napoli, il liceo deve però frequentarlo in una scuola normale. Dovreste pensare quindi di trasferire la famiglia ovvero di sistemare la ragazza in qualche residenza o collegio. E’ un passo importante e difficile e la ragazza deve essere molto motivata pensaci bene. fatti consigliare anche dalla maestra dove immagino stia studiando danza. Ciao e grazie per aver letto il mio blog. Paola
Ho conseguito il diploma in Danza Classica C/o il Teatro Di San Carlo di napoli e da sette anni sono ballerina professionista, sono interessata a conseguire l’abilitazione per l’ insegnamento della danza in una scuola pubblica. Le sarei molto grata se mi indicasse la procedura da seguire per averne titolo.
Distinti saluti.
Per insegnare in una scuola pubblica, penso lei si riferisca ai licei coreutici di nuova istituzione, al momento l’unico titolo valido è quello rilasciato dall’Accademia Nazionale di danza di Roma al cui corso di laurea lei potrà accedere secondo le modalità previste e che potrà facilmente dedurre dal sito dell’accademia stessa. Grazie per aver letto il mio blog. Paola Guadagni
Vorrei avere dei consigli, la mia insegnante cittadina straniera (russa) vive in italia sposta col marito italiano, si ‘è diplomata all Accademia Vaganova di Sanpietroburgo come insegnante e ballerina, ha una scuola di danza e insegnma, ma il suo titolo è riconosciuto in italia? perche ha detto che ha titoli.
Poi vorrei sapere delle informazioni per poter fare una scuola privata e farla riconoscere allo stato , come fare , quali requisiti?
Oggi in Ialia non c’è bisogno di alcun titolo per nsegnare danza in una scuola privata o per aprire una scuola di danza. In queste scuole non si consegue alcun diploma avente valore legale ma solo di attestazione di un percorso di studi effettuato.
Nei licei coreutici di nuova istituzione che rilasceranno titoli aventi valore legale saranno ammessi solo insegnanti con il diploma di laurea rilasciato dall’Accademia Nazionale di danza di Roma.
Per la parificazione, sia per le scuole esistenti che per quelle di nuova formazione, bisogna aspettare una legge che la regolamenti, ancora allo studio degli esperti. Sicuramente sarà prevista una sanatoria nella quale saranno ricompresi i vari titoli riconosciuti all’stero, situazioni di artisti di chiara fama,etc..etc…
al momento chiunque può insegnare danza…….se trova qualcuno che lo segue!
salve,ho letto che l’ANPDeT in collaborazione con l’accademia nazionale di danza dal 29 giugno al 4 luglio organizzerà un seminario x l’abilitazione all’insegnamento della danza e che è riconosciuto dal ministero della pubblica istruzione,è vero?ha validità come diploma o è un semplice attestato di frequenza?ti abilita a tutti gli effetti?la ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.graziella
Continuo a ripetere che si tratta solo di attestati. Le sembra possibile che un corso di laurea di cinque anni possa essere sostituito da uin corso di 4 giorni?
Salve, vorrei sapere che validità ha la F.I.D. (Federazione Italiana Danza) e gli esami che vi si svolgono.
Le lascio l’indirizzo per poter controllare
http://www.federazioneitalianadanza.it
Io sono affiliata lì e per ora ho fatto solo il primo esame, grado propedeutico per la danza classica..se presento un mio curriculum con tale qualifica, che speranza ho che mi venga riconosciuta?
Purtroppo continuo a ripetere che ad oggi l’unico diploma di laurea avente valore legale in tema di insegnamento della danza è quello rilasciato dall’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Gli altri corsi, che potranno essere più o meno validi e che potranno costituire un più o meno valido curriculum, al momento non è dato sapere se e come potranno ambire ad ottenere un riconoscimento o addirittura la parificazione. se vuole sapere il mio parere mi sembra difficile! Grazie per aver letto il mio blog
Innanzitutto grazie per fare un po’ chiarezza in questa questione di non facile lettura. Ho conseguito Professional diploma in dance studies al Laban Centre di londra ed anch’io vorrei capire se il mio titolo varrà per insegnare danza contemporanea nei licei coreutici. Se ho ben capito ancora non è stata presa una decisione per equipollenze. Grazie.
Esattamente! C’è una proposta per la quale in base all’età dell’”aspirante” insegnante ed ai titoli che la stessa sarà in grado di fornire dovrebbe essere riconosciuta l’equipollenza, ma….. siamo ancora in alto mare.
Buongiorno Avv.Guadagni, vorrei per cortesia chiarimenti riguardo alla “presa d’atto” ministeriale. Una scuola di danza privata la cui direttrice è in possesso di una vecchia presa d’atto, è abilitata all’insegnamento (liceo a curvatura coreutica) della danza nelle scuole pubbliche? Grazie
Nelle scuole pubbliche possono insegnare solo coloro che sono in possesso di un titolo legalmente riconosciuto dall’Accademia Nazionale di Danza, per cui è esclusa la presa d’atto ministeriale. Cordiali saluti e grazie per aver letto il mio blog. Avv. Paola Guadagni
Salve, esiste un modo per avere qualche informazione sul web sull’insegnamento privato della musica d’arte? intendo, le tipiche lezioni che si fanno a pagamento per prepararsi all’ammissione nei Conservatori di musica; mi sto interessando all’argomento, e vorrei conoscere tutti i dettagli, se si tratta di una pratica legale soprattutto!
Grazie
L’arte è libera e libero ne è l’insegnamento. Se desideri dare lezioni di musica puoi farlo liberamente, posto che gli aspiranti allievi si documenteranno sulle tue capacità e/o referenze che potrai offrire. Quindi è del tutto una pratica legale. Per l’adempimento degli obblighi fiscali, in relazione ai compensi che chiederai, dipende dalla tua situazione fiscale personale. Grazie per aver letto il mio blog.
Gent. Avv. Guadagni,
volevo un chiarimento ci sono molte scuole private di danza che offrono la formazione professionale. Tale formazione è regolata da una Legge o Decreto del Minestero dell’Istruzione Mi sa indicare quale penso che molte scuole abusino di tale qualifca per attirare gli allievi ma non ne abbiano i requisiti. Un cordiale saluto.
Romina
La formazione professionale di cui si legge nell’offerta delle scuole di danza private non è regolata da nessuna legge. Tanti anni fa esisteva la presa d’atto miisteriale che comunque non aveva nessun valore legale ai fini dei “presunti” titoli rilasciati. L’arte è libera e libero ne è l’insegnamento. Gli unci titoli per la formazione e per l’insegnamento aventi valore legale vengono rilasciati dall’Accademia Nazionale di Danza. Grazie per aver letto il mio blog
Ciao, quindi se ho capito bene, chiunque crede di avere le capacità può insegnare la danza a titolo privato senza avere attestati?
Fabio
Esattamente!! Grazie per aver letto il mio blog
Preg.mo Avv.Paola Guadagni
La prego di scusarmi se ancora una volta La disturbo,ma sono disorientata: da quanto da Lei scritto non esistono diplomi legalmente riconosciuti se non quelli rilasciati dall’Accademia di Roma .Ma allora quanto scrivono questa e altre scuole si deve considerare una frode o esistono legislazioni regionali che possono surclassare articoli della Costituzione Italiana?
Ateneo della Danza – http://www.ateneodelladanza.it/?page_id=116
Corsi Legalmente Riconosciuti
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER INSEGNANTI DI DANZA
Per coloro che volessero ricevere maggiori dettagli si invita a contattare l’Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti Onlus (tel.0577-588091)
E’ VISIBILE IL BANDO PUBBLICITARIO ED E’ SCARICABILE IL MODULO D’ISCRIZIONE
L’Italia figura tra i Paesi Europei che non hanno ancora regolamentato a livello nazionale l’inquadramento dei Maestri di Danza.
Di fronte a questo vuoto legislativo, alcune Regioni, tra cui la Regione Toscana, hanno reagito, attivando Corsi di Formazione Professionale per TECNICO QUALIFICATO PER L’INSEGNAMENTO DELLA DANZA, con rilascio di ATTESTATI DI QUALIFICA LEGALMENTE RICONOSCIUTI e validi su tutto il territorio nazionale.
La ringrazio per la Sua disponibilità e competenza
Distinti saluti
Marina Soligon
Allora chiaramioci una cosa è un diploma , ossia un titolo legalmente riconosciuto per l’accesso ai pubblici uffici (vedi insegnamento nelle scuole pubbliche) un’altra è un attestato di qualifica legalmente riconosciuto. Se la Regione vuole qualificare gli insegnanti di danza ben venga ma è una iniziativa che non ha nulla a che vedere con il titolo rilascaito dall’AND
.Lla scuola di danza privata può sempre essere aperta, l’eventuale qualifia regionale o altri corsi da lei sostenuti arricchiranno soltanto il suo curiculum.
Se lei volesse accedere al concorso pubblico per l’insegnamento della danza nei licei coreutici dovrrà essere munita dell’unico titolo valido che è quello dell’AND..
Spero di essere stata chiara. la saluto cordilamente. Paola Guadagni
Gentilissima Dottoressa Guadagni
I corsi di Formazione professionale delle Regioni, hanno appunto valore regionale e dovrebbero essere accessibili solo a chi ha un diploma.
Io stesso laureato alla’ Accademia di Danza a Roma ho frequentato un biennio di formazione al teatro alla Scala.
Biennio che anche se riconosciuto “moralmente” non ha nessun valore legale.
Inoltre la tendenza ad autocertificare i propri curriculum e le proprie esperienze professionali fa si che che ci sia una gran confusione.
Non escludo che gli insegnanti bravi possano anche essere “non diplomati” ma in generale chi ha fatto un corso di studi “ad hoc” è sicuramente più accreditato di chi non lo ha fatto.
Apprezzo le sue informazioni che ricevo sempre via mail.
Mi scrivi: “i corsi di formazione professionale dovrebbero essere accessibili solo a chi ha un diploma” ma in quel caso si fa riferimento ad un diploma legalmente riconosciuto e quindi ad un diploma rilasciato da una scuola statale o parificata…….e torniamo al punto di partenza. Sul corso “ad hoc” chi stabilisce che sia tale?
Gentilissima Dottoressa
Ricevo le sue preziose risposte, vorrei spiegarmi…con la frase “corsi ad hoc” intendevo che chi è medico sia laureato medicina, chi insegna lettere sia laureato nelle medesime (forse ho usato l’espressione sbagliata).
Cordialmente
Domenico
Vorrei essere informato
di cosa
Grazie Paola per i continui chiarimenti e le risposte.
Anche a lei rispondo come agli altri interessati all’argomento. Per il momento nella proposta di legge è stata tenuta in considerazione una sanatoria per tutte le posizioni pregresse e probabilmente ai titoli rilasciati da istituzioni straniere sarà dediacta una regolamentazione specifica. appena avrò qualche notizia aggiornata la pubblicherò sul blog.
Grazie per avermi letto. Paola
Non ne è ancora stata dichiarata l’equipollenza.
Caro Domenico, quello di cui parli è un tasto molto dolente.
Purtroppo in Italia è sempre tutto poco chiaro e specialmente con le cose nuove chi ha la possibilità di arrivare nelle stanze dei bottoni si aggiusta le leggi a modo suo e non certo nell’interesse della collettività.
Comunque per insegnare nei licei coreutici ci vuole la laurea di 2^ livello. Un giorno forse saranno aperte delle sedi decentrate dell’AND ….ma non si sa quando!
Non so cosa intendi per sperimentazioni scolastiche comunque per tenere dei corsi extracurriculari nelle scuole medie, elementari ma anche superiori in esecuzione dei cosiddetti PON basta presentare nei termini, (che potrai chiedere alle varie scuole direttamente), dei progetti che rispondono al numero di ore previsto (di solito 30 o 50 ore). Il curriculum vitae e la validità del progetto viene valutato dalla dirigenza scolastica o in sua vece da una commissione di professori….diciamo che se conosci qualcuno è meglio, ma ovviamente puoi sempre presentarti di persona ed autopromuoverti…..
E’ difficile la vita di artista ma se ci credi troverai la tua strada. Grazie per aver letto il mio blog
No non ha valore legale, l’unico titolo legale valido è quello dell’AND. grazie per aver letto il mio olog
Cara Carlotta, se si vuole insegnare nei licei coreutici è necessario avere il diploma di laurea dell’and.
Poichè la Costituzione tutela la libertà dell’arte e del suo insegnamento lei potrà sempre insegnare privatamente in una sua scuola o presso altre scuole e svolgere il suo lavoro con tutta la sua professionalità. In Italia piacciono i pezzi di carta …la sostanza è un’altra cosa. In bocca al lupo e grazie per aver letto il mio blog